PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è istituita un'imposta addizionale erariale, pari a 3.500 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione dell'autoveicolo, anche se relativa ad autoveicoli provenienti da uno Stato estero.
      2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tecniche degli autoveicoli definiti sport utility vehicles.
      3. L'imposta di cui al comma 1 è corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione. Il pagamento dell'imposta è condizione per il rilascio della relativa carta di circolazione da parte degli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti.
      4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta in cui al comma 1 è trasferito annualmente ai bilanci dei comuni, in ragione del numero di soggetti residenti nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione degli autoveicoli di cui al presente articolo.